Sez. 1, Sentenza n. 3209 del 01/06/1998 Cc. (dep. 16/09/1998) Rv. 211418 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Irreperibilità del condannato - Dichiarazione formale di latitanza - Necessità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Qualora un ordine di carcerazione non possa essere eseguito per irreperibilità del condannato, non è necessaria una formale dichiarazione di latitanza ai sensi dell'art. 295, comma secondo, cod. proc. pen. Ed invero l'omessa previsione, per il condannato, di una siffatta dichiarazione discende dalla circostanza che la latitanza emerge comunque dal verbale di vane ricerche e si giustifica, rispetto alla situazione di chi si sottrae a una misura cautelare, per il fatto che, in sede di esecuzione di una pena detentiva, le esigenze di garanzia che sono sottese alla predetta dichiarazione non sussistono o sono già altrimenti soddisfatte. (Nella specie, relativa all'autorizzazione di intercettazioni telefoniche ritenute utili per la cattura di un pericoloso latitante, la S.C. ha osservato, inoltre, che il provvedimento autorizzativo assume, sia pure con valutazione implicita, l'effetto di attribuire al soggetto ricercato lo "status" di latitante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)