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Sez. 6, Sentenza n. 2541 del 26/11/2003 Cc. (dep. 24/01/2004) Rv. 228266 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Obbligo di dimora - Mancata presentazione alla polizia giudiziaria - Conseguente mancata dichiarazione del luogo ove è fissata la propria abitazione - Dichiarazione di latitanza - Redazione del verbale di vane ricerche - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228266-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA

L'esistenza dello stato di latitanza non consegue alla redazione del verbale di vane ricerche di cui all'art. 295 cod. proc. pen. ad opera della polizia giudiziaria, bensì al provvedimento del giudice che è il risultato di una valutazione di merito in ordine all'effettiva sussistenza di tale situazione. Ne consegue che è legittimo, ancorché non sia stato redatto dalla polizia un verbale di vane ricerche, il decreto di latitanza emesso dopo che l'imputato, sottoposto all'obbligo di dimora di cui all'art. 238 cod. proc. pen., non ha ottemperato alla prescrizione di recarsi presso l'autorità di polizia per indicare il luogo in cui avrebbe fissato la propria dimora, integrando tale condotta pienamente gli estremi della sottrazione volontaria alla misura stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)