diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9474 del 01/07/1996 Ud. (dep. 07/11/1996) Rv. 205992 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - Inappellabilità anche in caso di reati astrattamente punibili anche con l'arresto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1996-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205992-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'esperibilità dell'appello avverso sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, anche quando trattisi di reati per i quali è astrattamente prevista, in alternativa, anche la pena dell'arresto. La Costituzione, infatti, all'art. 111, comma secondo, garantisce soltanto l'esperibilità, contro ogni sentenza, del ricorso per cassazione, per cui il diritto all'appello ben può essere limitato o escluso con legge ordinaria, nulla rilevando, in tale ultima ipotesi, che la possibilità dell'appello sia legata ad una valutazione discrezionale del giudice di merito, posto che un tale collegamento è pur sempre riconducibile alla legge che lo ha previsto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)