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Sez. 3, Sentenza n. 8340 del 18/12/2000 Ud. (dep. 28/02/2001) Rv. 218194 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE | Sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda - Inappellabilità in caso di reati astrattamente punibili anche con l'arresto - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218194-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dedotta nella parte in cui dispone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda nelle fattispecie in cui è prevista la pena alternativa, atteso che il diritto all'appello non è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall'art. 24 Cost., né la suddetta limitazione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., in quanto il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)