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Sez. 6, Sentenza n. 6609 del 25/02/1982 Ud. (dep. 02/07/1982) Rv. 154441 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - CIRCOSTANZA DI FATTO - VALUTAZIONE PER LA APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI E PER LA ENTITÀ DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154441-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - CIRCOSTANZA DI FATTO - VALUTAZIONE PER LA APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI E PER LA ENTITÀ DELLA PENA - ESCLUSIONE.*

I criteri direttivi che presiedono alla applicazione delle attenuanti previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono autonomi e non confondibili con quelli che si seguono per la Determinazione della pena: quindi la stessa circostanza di fatto, una volta valutata agli effetti della pena non può essere utilizzata per la concessione delle attenuanti generiche. (V mass n 144781; (contra mass n 148195).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)