Sez. 1, Sentenza n. 25562 del 17/12/2010 (Rv. 615556 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
L'art. 69, terzo comma del r.d. n. 2440 del 1923, stabilendo che le cessioni di credito, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia e modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio, per essere opponibili al debitore pubblico, non introduce alcuna distinzione tra le cessioni di credito in funzione traslativa o in funzione di garanzia, e, anzi, contemplando le costituzioni di pegno, mostra di voler includere nell'area di applicabilità della norma anche le cessioni in garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)