Sez. 3, Sentenza n. 12901 del 13/07/2004 (Rv. 574482 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessioni di credito maturate nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
A norma dell'art. 69, comma terzo, del r.d. 18.11.1923, n.2440, le cessioni di credito relative a debiti di un ente pubblico sono efficaci solo se poste in essere con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche se il debitore ceduto, successivamente alla cessione, si è poi trasformato da soggetto pubblico a privato. Ma tale inefficacia può essere rilevata soltanto dal debitore ceduto, incorrendosi, in caso di rilievo d'ufficio, nel vizio di ultra o extra petizione.(Fattispecie relativa ad una cessione di credito nei confronti dell'ente pubblico Ferrovie dello Stato, che al momento della introduzione del giudizio si era già trasformato in società privata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 70, Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)