Sez. 2, Sentenza n. 1995 del 22/07/1966 (Rv. 323872 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*
In materia edilizia, il principio della prevenzione consiste nel diritto di scelta riconosciuto al primo edificante fra il costruire sul confine o con distacco da esso osservando le distanze stabilite dal codice civile o dai regolamenti locali. Trattasi, quindi, di un principio proprio della disciplina delle distanze fra le costruzioni, che, per il suo carattere eccezionale, e insuscettibile di applicazione analogica in altri campi. Pertanto, nell'ipotesi del convenzionamento dei cortili interni previsto dall'art. 44, quarto comma, del regolamento di igiene del comune di Milano, qualora le parti nulla abbiano pattuito in ordine alla ripartizione fra loro della superficie verticale resasi disponibile per la sopraelevazione a seguito del convenzionamento medesimo, non e invocabile il principio della prevenzione onde attribuire al proprietario che abbia edificato per primo, il diritto ad utilizzare, da solo, tale superficie, in pregiudizio delle altre parti. In tal caso, ai fini della ripartizione dello spazio disponibile, soccorre il principio dell'integrazione del contratto secondo equita, di cui all'art. 1374 cod. civ., il quale ha la finalita di assicurare che il negozio svolga interamente la funzione economico-sociale che lo lo caratterizza ed, in particolare, di regolare la fattispecie in via suppletiva, nel caso di una lacuna nel regolamento negoziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)