diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4915 del 11/08/1980 (Rv. 408761 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONE A PIANO TERRA LUNGO IL CONFINE - SOPRAELEVAZIONE SUCCESSIVA CON ARRETRAMENTO DAL CONFINE PER APRIRE VEDUTE VERSO DI ESSO - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408761-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - COSTRUZIONE A PIANO TERRA LUNGO IL CONFINE - SOPRAELEVAZIONE SUCCESSIVA CON ARRETRAMENTO DAL CONFINE PER APRIRE VEDUTE VERSO DI ESSO - DIVIETO - LIMITI.*

La facolta di colui che costruisce per primo di adottare una delle alternative offertegli dalla legge in tema di distanza rispetto al confine vale soltanto per il pianterreno e non anche per le sopraelevazioni, in quanto la norma dell'art 873 cod civ, che fa riferimento alla prima edificazione sul suolo e non contempla le sopraelevazioni, non puo, ai sensi dell'art 14 delle preleggi, essere applicata oltre il caso in essa considerato. Pertanto chi abbia costruito a piano terra lungo il confine, non puo, nello innalzare ulteriormente la sua costruzione, arretrarla da questo per aprire vedute verso di esso (in quanto cio pregiudica il diritto del vicino di costruire, volendo, tutti i suoi piani sulla linea di confine), tranne che l'arretramento della sopraelevazione sia pari ad almeno tre metri o alla maggiore distanza imposta dai regolamenti locali. Analoga limitazione vale per la sopraelevazione eseguita dal prevenuto. (V 401/79, mass n 396509; (V 1395/76, mass n 380105; (V 1995/66, mass n 323872).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)