Sez. 2, Sentenza n. 5428 del 17/03/2004 (Rv. 571265 - 01)
PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI | Periti edili - Oggetto e limiti dell'attività - Progettazione e direzione "di modeste costruzioni civili" ex art. 16 R.D. n. 275 del 1929 - Ambito di applicazione della norma.
PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI
In tema di determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'attività di perito industriale è d'obbligo il riferimento al relativo regolamento professionale, disciplinato dal R.D. n.275 del 1929, il cui art. 16, lett. B, con specifico riferimento alla categoria dei periti edili, consente loro (anche) "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili", così riproducendo la medesima locuzione contenuta nell'art. 16 lett. M del R.D. n. 274 del 1929 relativo all'ordine dei geometri: quanto all'indagine concretamente volta ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta (e rientri, pertanto, nella competenza professionale del perito), essa non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano, nonché dalle capacità (intese come cognizioni tecniche) occorrenti per affrontarle, tenuto conto anche dell'evoluzione della tecnica edilizia, di talché il concetto di "modesta costruzione civile" è, nel tempo, inevitabilmente soggetto ad adeguarsi allo stato della cultura tecnica dei predetti professionisti ed ai moderni metodi di costruzione, secondo un accertamento in fatto che, ove congruamente motivato dal giudice di merito alla stregua di una valutazione priva di vizi logici, risulta insindacabile in sede di giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 11/02/1929 num. 275 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)