Sez. U, Sentenza n. 6490 del 11/06/1993 (Rv. 482758 - 01)
Professionisti - Periti industriali | Periti dipendenti dello Stato o degli enti pubblici non economici - Divieto d'iscrizione all'albo - Effetti - Periti dipendenti degli enti pubblici economici - Incompatibilità dell'iscrizione all'albo sancita dall'ordinamento dell'ente datore di lavoro - Effetti nell'ambito del rapporto d'impiego - Conseguenze - Violazione del relativo precetto - Applicazione di sanzioni disciplinari - Ammissibilità.
Professionisti - Periti industriali
La norma dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 - che (analogamente all'art. 7 del regolamento per la professione di geometra) prevede l'impossibilità dell'iscrizione all'albo dei periti industriali per gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l' esercizio della libera professione - stabilisce un divieto (la cui operatività consente all'organo professionale preposto alla tenuta dell'albo sia di negare l'iscrizione sia di disporre la cancellazione di un soggetto privo dei requisiti legittimanti l'iscrizione stessa) che concerne solo i professionisti impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici non economici. Pertanto, i dipendenti degli enti pubblici economici (nella specie, E.N.E.L.) possono essere iscritti all'albo, non avendo a tal fine rilevanza l'incompatibilità sancita nell'ordinamento particolare dell'ente datore di lavoro, la quale esplica effetti nell'ambito del rapporto d'impiego, con la conseguenza, nel caso di violazione del relativo precetto, dell'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)