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Sez. L, Sentenza n. 4722 del 03/03/2026 (Rv. 678756-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Relativa contestazione - Natura di eccezione - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678756-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, la relativa contestazione ha natura di mera difesa e non di eccezione, essendo conseguentemente sottratta al divieto dei nova in appello di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., di modo che il lavoratore può formularla per la prima volta in secondo grado, anche nel caso in cui non abbia proposto ricorso avverso il giudizio espresso dal medico competente ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 41 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)