Sez. L - , Ordinanza n. 24606 del 04/11/2020 (Rv. 659428 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Titolarità del rapporto di lavoro - Negazione della parte convenuta - Mera difesa - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
Nel giudizio relativo alla spettanza degli assegni familiari, la titolarità del rapporto di lavoro rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, rilevabile d'ufficio dal giudice, la cui contestazione da parte del convenuto integra una mera difesa, come tale non soggetta a decadenza ex art. 416, comma 2, c.p.c.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)