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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 9 luglio 1985, causa 179/84

Decisione
decisa il 1985-07-09
ECLI
ECLI:EU:C:1985:306

Epigrafe

Sentenza della Corte 9 luglio 1985 Nel procedimento 179/84, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Pretore di Cremona (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Piercarlo Bozzetti, allevatore in Derovere (Cremona), e Invernizzi Spa, con sede in Melzo (Milano), nonché Ministero del tesoro, domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodottilattiero-caseari, e del regolamento della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e O. Due, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale viste le osservazioni presentate, a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia : per il sig. Piercarlo Bozzetti, attore nella causa principale, dagli avvocati Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma, per il governo della Repubblica italiana dal sig. Arnaldo Squillante, capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e delle questioni legislative presso il ministero degli affari esteri, assistito dall'avvocato dello stato Ivo M. Braguglia, per il Consiglio delle Comunità europee dal sig. Antonio Sacchettini, consigliere presso il servizio giuridico, assistito dal sig. Arthur Bräutigam, amministratore presso detto servizio, per la Commissione delle Comunità europee dal sig. Alberto Prozzillo, suo consigliere giuridico, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 maggio 1985, ha pronunziato la presente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 1 giugno 1984, giunta alla Corte il 9 luglio successivo, il Pretore di Cremona ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione e alla validità del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 131, pag. 6) e del regolamento della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 203, pag. 1), nelle versioni ulteriormente modificate ed integrate.

SENTENZA › In diritto › Sulla disciplina in materia

punto 2
Con il regolamento n. 1079/77 il Consiglio ha istituito un « prelievo di corresponsabilità » destinato a ridurre le eccedenze strutturali sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità. In base al secondo considerando del preambolo, questo prelievo è destinato a stabilire vincoli più diretti fra la produzione e le possibilità di collocamento dei prodotti lattieri. Esso deve colpire in modo uniforme tutte le partite di latte fornite alle latterie nonché determinate vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria.
punto 3
A norma dell'art. 2, l'entità del prelievo è stabilita, per le campagne lattiere che si susseguono, secondo il procedimento contemplato dall'art. 43, n. 2, del trattato, cioè dal Consiglio che si pronuncia a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Il livello del prelievo, fissato in funzione di una percentuale del « prezzo indicativo del latte valido per la campagna in questione », tiene conto della situazione del mercato, delle previsioni d'offerta e di domanda dei prodotti lattiero-caseari, nonché dell'andamento delle giacenze.
punto 4
Per la campagna 1977/1978, il prelievo è stato stabilito a 1,5% del prezzo indicativo del latte; le percentuali vigenti per le campagne successive sono state stabilite mediante regolamento. Secondo le indicazioni che emergono dal fascicolo, il prelievo era fissato al 2% del prezzo indicativo al momento della controversia, conformemente al regolamento del Consiglio 18 maggio 1982, n. 1189 (GU L 140, pag. 8).
punto 5
A norma dell'art. 3 del regolamento n. 1079/77, nell'ipotesi di una fornitura ad un'impresa che tratta o trasforma il latte, il prelievo viene defalcato dall'acquirente del latte dal pagamento da effettuarsi al produttore; esso viene trasmesso mensilmente ad opera dell'acquirente interessato, per il mese precedente, all'ente competente designato a questo scopo da ciascuno Stato membro. L'art. 5 precisa che il prelievo di corresponsabilità. si considera come uno degli « interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ».
punto 6
II regolamento della Commissione n. 1822/77, altresì contemplato dalle questioni del Pretore, disciplina le modalità d'applicazione relative alla percezione del prelievo di corresponsabilità senza tuttavia predisporre modalità che possano avere interesse particolare sotto il profilo dei problemi sollevati. Questo regolamento viene quindi esaminato congiuntamente con il regolamento del Consiglio n. 1079/77, la cui validità è contestata.
punto 7
Si deve ricordare che il « prezzo indicativo » cui si fa riferimento all'art. 2 del regolamento n. 1079/77 è definito all'art. 3 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13) come « il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni ». Questo prezzo è stabilito ogni anno dal Consiglio « per il latte contenente il 3,7% di materie grasse, franco latteria ».

SENTENZA › In diritto › Sugli antefatti

punto 8
Risulta dall'ordinanza di rinvio che l'attore nella causa principale, allevatore a Derovere (Cremona), il 5 aprile 1984 citava la società Invernizzi Spa con sede in Melzo (Milano) nonché il Ministero del tesoro dinanzi al Pretore onde ottenere la restituzione della somma defalcata dalla società Invernizzi per conto del Ministero del tesoro a titolo di prelievo di corresponsabilità sul prezzo di vendita del latte prodotto dallo stesso attore ed acquistato dalla società Invernizzi nei mesi di aprile e maggio 1983.
punto 9
A giudizio dell'attore, il prelievo di corresponsabilità, calcolato in base al « prezzo indicativo », si risolverebbe in discriminazioni fra i produttori comunitari in quanto viene calcolato in funzione del prezzo di un latte contenente una percentuale di materie grasse pari al 3,7%, mentre è noto che il latte prodotto in Italia ha una percentuale di materie grasse inferiore. Ne conseguirebbe che gli allevatori italiani, pur dovendo versare un prelievo pari a quello degli altri produttori della Comunità, contribuirebbero in minore misura alla costituzione delle eccedenze che si devono smaltire. L'attore ritiene quindi che il prelievo di corresponsabilità debba considerarsi illegittimo e quindi indebito, tanto che sarebbe possibile chiedere giudizialmente la restituzione delle somme defalcate a questo titolo.
punto 10
II Pretore ritiene che il principio della responsabilità dei produttori di latte di fronte al problema, sempre più grave, dell'aumento delle giacenze di burro e di latte in polvere sia difficilmente criticabile di per sé, ma che non sia possibile negare un certo fondamento ai dubbi espressi dall'attore circa la correttezza e l'idoneità delle soluzioni accolte dal legislatore comunitario nella determinazione delle modalità concrete d'applicazione di detto prelievo, in quanto questo colpisce allo stesso modo tipi di latte che differiscono molto fra loro, specie sotto il profilo del tenore in materie grasse, e che fanno insorgere responsabilità diverse per quanto riguarda la produzione potenziale di burro.
punto 11
Inoltre, poiché il prelievo di corresponsabilità non figura fra le cosiddette « risorse proprie» della Comunità, elencate nella decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri mediante risorse proprie della Comunità (GU L 94, pag. 19), il Pretore si chiede se detto prelievo abbia natura fiscale o meno onde poter verificare la propria competenza nei confronti della controversia di cui deve conoscere.
punto 12
Per dissipare questi dubbi il Pretore ha sollevato due questioni così formulate: 1) Se i regolamenti n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della Commissione che, con le successive modificazioni e integrazioni, hanno istituito e disciplinato il prelievo di corresponsabilità per il latte — che non figura tra le cosiddette « risorse proprie » di cui alla decisione del Consiglio 21 aprile 1970 — siano da interpretare nel senso che il prelievo medesimo non ha natura fiscale. 2) Se i regolamenti CEE n. 1079/77 e CEE n. 1822/77, ed in particolare gli artt. 2 del regolamento n. 1079/77 e 2 del regolamento n. 1822/77, istituendo un prelievo di corresponsabilità che colpisce in maniera identica prodotti aventi caratteristiche compositive diverse e quindi aventi una diversa attitudine a provocare eccedenze di burro e latte in polvere, debbano ritenersi illegittimi per violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 40, paragrafo 3, del trattato nonché per sviamento di potere per illogicità manifesta e vadano, di conseguenza, disapplicati.

SENTENZA › In diritto › Sulla natura fiscale o meno del « prelievo di corresponsabilità » (prima questione)

punto 13
L'attore nella causa principale sostiene che il prelievo litigioso non ha carattere fiscale. Esso attira l'attenzione sul fatto che il prelievo in questione non è citato tra le risorse proprie della Comunità, ma è destinato direttamente a far fronte a determinate spese contemplate dall'art. 4 del regolamento n. 1079/77 nell'interesse del mercato lattiero e che l'art. 5 dello stesso regolamento dispone che « il prelievo di corresponsabilità e le misure contemplate dall'art. 4 sono considerati come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ». Anche se non spetta alla Corte risolvere il problema di competenza sollevato dal Pretore, questa potrebbe fornire gli elementi tratti dal diritto comunitario che possono servire al giudice nazionale per risolvere detto problema. L'attore ricorda in merito la sentenza della Corte 19 dicembre 1968 (causa 13/68, Salgoil, Race. pag. 661).
punto 14
II governo della Repubblica italiana ritiene che esuli dai problemi d'interpretazione del diritto comunitario il definire l'indole fiscale o meno del prelievo di corresponsabilità al fine di individuare il giudice nazionale competente. Detta questione dovrebbe quindi venir risolta dal giudice nazionale, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, come la Corte avrebbe affermato nella sentenza, citata dalla parte attrice, del 19 dicembre 1968, al n. 3 del dispositivo, ove si afferma, quanto alla tutela dei diritti conferiti dal trattato, che « spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro il designare la giurisdizione competente e, a tale effetto, il qualificare detti diritti in base ai criteri del diritto nazionale ». Il governo italiano ritiene che il fatto che il prelievo di corresponsabilità sia considerato come provvedimento destinato a contribuire alla stabilizzazione dei mercati, come pure il fatto che detto prelievo non sia compreso nelle risorse proprie ai sensi dell'art. 201 del trattato CEE, lasciano aperta la questione di competenza, che dovrebbe essere risolta secondo i criteri dell'ordinamento giuridico nazionale.
punto 15
Il Consiglio riconosce che il problema di competenza sollevato dal giudice nazionale va risolto secondo i criteri del solo diritto nazionale, come la Corte ha indicato al n. 18 della sentenza 27 marzo 1980 (cause 66, 127 e 128/79, Salumi, Race, pag. 1237). Il Consiglio osserva tuttavia che, nella sentenza 22 febbraio 1979 (causa 138/78, Stölting, Race. pag. 713), la Corte ha già definito il complesso dei provvedimenti contemplati dal regolamento n. 1079/77 come « destinati a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e a completare così l'attuale sistema d'intervento ». La Corte avrebbe quindi escluso che siffatto prelievo abbia natura fiscale. Pare quindi difficile al Consiglio che un giudice nazionale possa definire diversamente la natura dello stesso prelievo.
punto 16
Secondo la Commissione, con la questione sollevata si chiede la soluzione di un problema non già di diritto comunitario, bensì di diritto nazionale, vale a dire la determinazione del giudice competente. Essa ritiene che detta questione vada risolta dal giudice nazionale in funzione del proprio ordinamento giuridico.
punto 17
Come ha affermato la Corte nella sentenza 19 dicembre 1968 (Salgoil), alla quale si sono richiamate le parti, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere controversie vertenti sui diritti soggettivi, scaturenti dall'ordinamento giuridico comunitario, fermo restando tuttavia che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva di detti diritti. Con questa riserva, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto comunitario.
punto 18
Tuttavia, come giustamente ha osservato il Consiglio, la qualifica del prelievo di corresponsabilità, alla luce delle norme del diritto comunitario, non è comunque indifferente sotto il profilo del diritto nazionale. Vi è quindi un indubbio interesse ad indicare al giudice nazionale gli elementi del diritto comunitario che possono concorrere alla soluzione del problema di competenza che esso deve risolvere.
punto 19
Si deve osservare a questo proposito che nell'art. 5 del regolamento n. 1079/77 si è tenuto a precisare che il prelievo di corresponsabilità va considerato come uno degli « interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ». Questo prelievo ha quindi carattere essenzialmente economico, in quanto ha la stessa funzione degli altri interventi contemplati dall'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari. La circostanza che il prelievo di corresponsabilità, direttamente destinato a far fronte a determinate spese sostenute nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattieri non rientri tra le « risorse proprie » della Comunità non implica che venga modificata la qualifica di detto prelievo in quanto ha la funzione di contribuire alla regolarizzazione del mercato di cui trattasi.
punto 20
Si deve dunque risolvere la prima questione nel senso che il prelievo di corresponsabilità, istituito con il regolamento del Consiglio n. 1079/77 e definito nei particolari mediante il regolamento della Commissione n. 1822/77, sotto il profilo del diritto comunitario, va inquadrato tenuto conto della funzione economica che esso svolge in quanto fa parte degli interventi destinati a regolarizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze da questa constatazione onde determinare la sua competenza in materia.

SENTENZA › In diritto › Sulla validità del metodo di fissazione del « prelievo di corresponsabilità » (seconda questione)

punto 21
Secondo l'attore nella causa principale, il metodo di calcolo prescritto dal regolamento del Consiglio n. 1079/77 e dal regolamento della Commissione n. 1822/77, che consiste nel determinare il prelievo di corresponsabilità assumendo come base il prezzo indicativo fissato per un latte tipo contenente il 3,7% di materie grasse, sarebbe discriminatorio per un produttore come l'attore, il cui latte non ha mai fatto registrare tale percentuale, rispetto ai produttori di altre regioni della Comunità, il cui latte raggiunge e supera detta percentuale di materie grasse. Orbene, sarebbero proprio questi tipi di latte che provocano le eccedenze di produzione e in particolare le eccedenze di burro. Il riferimento al prezzo indicativo stabilito per un latte contenente 3,7% di materie grasse costituirebbe dunque una discriminazione incompatibile con l'art. 40, n. 3, del trattato ed uno sviamento di potere, data l'illogicità manifesta di siffatto metodo di determinazione.
punto 22
Sempre secondo l'attore, il legislatore comunitario avrebbe dovuto tener conto della differenza di situazioni regionali stabilendo il prelievo in modo che gravasse sui produttori che sono effettivamente responsabili delle eccedenze di produzione e concedendo, come contropartita, un'esenzione totale o parziale dal prelievo ai produttori di latte più povero di materie grasse. L'attore osserva che, allorché sono state definite le modalità di riscossione del nuovo « prelievo supplementare » ad opera del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13) e del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11) si è tenuto conto del diverso tenore in materie grasse che può presentare il latte.
punto 23
La tesi dell'attore nella causa principale è stata appoggiata dal governo della Repubblica italiana, che allega che la determinazione del prelievo effettuata assumendo come base il prezzo indicativo di un latte avente 3,7% di materie grasse costituisce una discriminazione a danno dei produttori italiani, poiché il tenore in materie grasse del latte prodotto in Italia è in media solo del 3,5%. Il governo italiano non contesta nel suo principio l'istituzione del prelievo di corresponsabilità, ma considera che il Consiglio avrebbe dovuto differenziare i provvedimenti adottati onde adattarli alle situazioni variabili che si registrano nella Comunità per quel che riguarda la composizione del latte e, in particular modo, il suo tenore in materie grasse, giacché questo fattore è la causa principale degli oneri finanziari provocati dalla produzione di eccedenze. Per questo motivo, il governo italiano considera la disciplina discriminatoria e non proporzionata alle finalità che essa persegue. A suo parere, i regolamenti che hanno istituito in seguito il prelievo supplementare costituiscono la prova del fatto che anche il prelievo di corresponsabilità poteva venir commisurato alla qualità del latte, senza per questo motivo far insorgere insormontabili ostacoli di ordine pratico o amministrativo.
punto 24
II Consiglio, per difendere la validità dei regolamenti contestati, osserva che dispone in materia di un largo potere discrezionale in campo economico nella scelta dei provvedimenti destinati a riportare l'equilibrio sul mercato lattiero. Esso ricorda che questo margine di valutazione discrezionale è stato riconosciuto nella sentenza 21 febbraio 1979 (Stölting, già ricordata) con la quale la Corte ha ammesso la conformità al trattato dell'istituzione del prelievo di corresponsabilità. Il Consiglio sottolinea che il provvedimento contemplato dal regolamento n. 1079/77 sarebbe stato scelto tra varie alternative, quali una diminuzione generale dei prezzi di sostegno o un contingentamento della produzione. Anche l'istituzione del prelievo di corresponsabilità avrebbe potuto operarsi secondo criteri diversi, ad esempio in funzione del prezzo effettivo riscosso dai produttori oppure a seconda che le latterie fornissero molto, poco o nulla all'intervento. Queste diverse modalità avrebbero toccato in modo diverso le varie categorie di produttori senza tuttavia per questo porgere il fianco alla critica di discriminazioni arbitrarie.
punto 25
Quanto ai provvedimenti istituiti dal regolamento n. 1079/77, il Consiglio spiega che sono stati concepiti tenendo presente l'intero complesso del mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari. Era dunque solo normale scegliere come criterio di riferimento il prezzo indicativo, che è il valore centrale del sistema d'organizzazione del mercato e che è stabilito in funzione di un tipo di latte, giudicato rappresentativo della media comunitaria, fin dall'istituzione dell'organizzazione comune del mercato.
punto 26
II Consiglio contesta la tesi dell'attore nella causa principale e del governo italiano, in quanto essi hanno sostenuto che è la percentuale di materie grasse nel latte la principale causa delle eccedenze il cui smaltimento grava sul bilancio della Comunità. Secondo il Consiglio il prelievo litigioso ha come finalità quella di far diminuire, esercitando una pressione uniforme sul prezzo del latte, la produzione complessiva per tutto il mercato in questione. Quindi, secondo il Consiglio, non ci si può limitare a tener conto dell'incidenza dei diversi tipi di latte sulla fabbricazione del burro, ma si deve tener conto inoltre della vendita del latte come prodotto fresco, nonché della fabbricazione di latte scremato in polvere, di latte condensato, di formaggi e di yogurt. Inoltre, si dovrebbe tener conto della vendita di tutta questa gamma di prodotti non solo sul mercato comunitario, ma anche sui mercati d'esportazione. In questo contesto sarebbe emerso che un'azione lineare, esercitata direttamente sulla produzione del latte crudo, era il provvedimento più idoneo in un contesto di mercato talmente diversificato.
punto 27
Quanto agli argomenti tratti dall'attore e dal governo italiano dalle differenziazioni effettuate al momento dell'istituzione del « prelievo supplementare », il Consiglio sostiene che questo sistema implica finalità e procedimenti diversi da quelli del prelievo di corresponsabilità, in quanto ha lo scopo non solo di arginare l'aumento della produzione lattiera, ma anche di influire sull'andamento e sull'adeguamento delle strutture produttive negli Stati membri e in determinate regioni della Comunità. Questa disciplina, che implica un'azione selettiva e fa scattare aliquote fiscali di carattere proibitivo, non sarebbe comparabile al prelievo di corresponsabilità e non fornirebbe dunque argomenti che consentano di valutare la validità del regolamento n. 1079/77.
punto 28
La tesi del Consiglio è condivisa dalla Commissione, secondo la quale il ragionamento dell'attore nella causa principale si fonda su una premessa erronea, vale a dire che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, in particolare il suo regime di prezzi, sarebbero fondati esclusivamente sul tenore di materie grasse presenti nel latte. La Commissione sottolinea che già il regolamento di base n. 804/68, nel 5o considerando del suo preambolo, ricorda che la finalità dell'organizzazione di mercato è quella di garantire il prezzo indicativo comune del latte franco latteria e che a questo scopo si devono contemplare, oltre gli interventi per il burro e la crema fresca, altri provvedimenti d'intervento comunitari miranti a sostenere la valorizzazione delle proteine del latte e i prezzi di quei prodotti la cui funzione nella formazione dei prezzi del latte alla produzione è particolarmente importante. Quindi, l'organizzazione di mercato contempla, oltre il prezzo indicativo che è generale, un prezzo d'intervento per il burro, un prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere e un prezzo d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Questa organizzazione include pure prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione, e queste ultime sono particolarmente alte per l'esportazione dei formaggi in questione. La Commissione attira pure l'attenzione sul fatto che i prezzi effettivi che le latterie pagano in Italia ai produttori sono superiori al prezzo indicativo di almeno il 20%, sicché l'applicazione del prelievo di corresponsabilità lascerebbe ancora un vantaggio notevole ai produttori italiani.
punto 29
Quanto al raffronto fatto fra il prelievo di corresponsabilità e il prelievo supplementare, la Commissione condivide quanto ha dichiarato il Consiglio attirando l'attenzione sul fatto che il riferimento al tenore in materie grasse del latte per la determinazione dell'entità del prelievo supplementare avrebbe la funzione di evitare frodi, praticate concentrando il volume del latte mediante arricchimento del suo tenore in materie grasse, mentre il latte residuo, scremato, viene direttamente utilizzato come mangime.
punto 30
Onde risolvere la controversia sollevata circa le modalità di fissazione del prelievo di corresponsabilità, è opportuno ricordare, in primo luogo, che si deve riconoscere al Consiglio, in questa materia, un potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche che gli artt. 40 e 43 gli attribuiscono, come la Corte ha già dichiarato a proposito dello stesso prelievo nella sentenza 21 febbraio 1979 già citata. Istituendo questo prelievo e fissando le modalità della sua applicazione, il Consiglio ha scelto, tra le varie formule disponibili, quella che gli è parsa più idonea alla finalità perseguita, cioè esercitare una pressione diretta, pur se moderata, sul prezzo corrisposto ai produttori di latte, onde meglio far risaltare ai loro occhi il vincolo esistente fra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattieri, come si dichiara nel preambolo del regolamento n. 1079/77.
punto 31
La pressione così esercitata nella fase di produzione ha lo scopo di far fronte ad uno squilibrio globale sul mercato dei prodotti lattiero-caseari, indipendentemente dalla circostanza che essi costituiscano o meno oggetto di intervento, tenuto conto degli oneri connessi al loro smaltimento tanto sul mercato comunitario quanto sui mercati d'esportazione. L'attore nella causa principale e il governo italiano attribuiscono pertanto a torto una funzione determinante al tenore di materie grasse presenti nel latte, mentre il provvedimento adottato dal Consiglio mira a riequilibrare il mercato complessivo del latte e di tutti i suoi derivati.
punto 32
La finalità del regolamento n. 1079/77, come si evince in particolare dai due primi considerandi del preambolo, è quella di risolvere il problema dello squilibrio del mercato lattiero nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, grazie ad uno sforzo di solidarietà al quale devono partecipare in ugual modo tutti i produttori della Comunità, indipendentemente dalla qualità dei loro prodotti e dalla loro destinazione, cioè indipendentemente dal fatto che un latte particolare sia destinato al consumo diretto o alla fabbricazione vuoi di burro, vuoi di latte in polvere, vuoi di formaggio o di altri prodotti derivati. Poco importa inoltre che detti prodotti debbano vendersi nel mercato comune od essere esportati.
punto 33
Sotto questo profilo, il calcolo del prelievo di corresponsabilità che si fonda sul valore centrale dell'organizzazione comune di mercato, cioè sul prezzo indicativo stabilito assumendo come base un latte di tipo standard, assunto come tipico per tutta la Comunità, è pienamente conforme all'art. 40, n. 3, del trattato, in virtù del quale una politica comune dei prezzi, nell'ambito delle organizzazioni di mercato, « deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi ».
punto 34
II fatto che l'istituzione del prelievo di corresponsabilità, nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell'orientamento individuale della loro produzione o a seconda delle condizioni locali, non può considerarsi come discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del trattato, dal momento che la determinazione del prelievo si fonda su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell'organizzazione comune di mercato, per tutti i prodotti che questa disciplina.
punto 35
Da quanto precede, risulta che non si può sostenere che i regolamenti contestati dinanzi al Pretore operino una discriminazione tra produttori, né ravvisare nel sistema di detti regolamenti alcuna illogicità, dal momento che la determinazione del prelievo di corresponsabilità risulta in armonia con l'organizzazione comune di mercato, in quanto il prelievo è derivato dal valore centrale di questa disciplina, cioè dal prezzo indicativo.
punto 36
Quanto agli argomenti tratti dall'attore nella causa principale e dal governo italiano dal regolamento del Consiglio n. 857/84 che istituisce il « prelievo supplementare » e dal regolamento di applicazione della Commissione n. 1371/84, basta far osservare che detti regolamenti, posteriori a quelli impugnati dinanzi al giudice nazionale, perseguono una finalità distinta da quelli che disciplinano il prelievo di corresponsabilità. Le concezioni di questi regolamenti non possono quindi venir invocate a posteriori per scalzare la validità di un regolamento precedente.
punto 37
Si deve quindi dichiarare che l'esame della seconda questione non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, e del regolamento della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 38
Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta perciò pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Pretore di Cremona, con ordinanza 1o giugno 1984, dichiara: 1) Il prelievo di corresponsabilità istituito con il regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e definito nei particolari mediante il regolamento della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, che istituisce modalità d'applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sotto il profilo del diritto comunitario va inquadrato tenuto conto della funzione economica che esso svolge in quanto fa parte degli interventi destinati a regolarizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze da questa constatazione onde determinare la sua competenza in materia. 2) L'esame della seconda questione sottoposta alla Corte non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, né del regolamento della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Due Pescatore Koopmans Everling Bahlmann Galmot Joliét Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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