Sez. 4, Sentenza n. 49919 del 18/10/2018 Cc. (dep. 02/11/2018) Rv. 274046 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE | Art.590-quater cod.pen. – Divieto di bilanciamento tra circostanze per i delitti di omicidio e lesioni stradali – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 590-bis cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio e lesioni stradali, in quanto gli effetti sanzionatori che ne derivano non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione della particolare pericolosità delle condotte integranti le circostanze aggravanti in relazione alle quali il divieto è previsto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 ter, Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)