Sez. 5 - , Sentenza n. 17954 del 18/02/2020 Ud. (dep. 11/06/2020) Rv. 279207 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Furto in luogo di privata dimora - Art. 624-bis, comma quarto, cod. pen. - Divieto di bilanciamento fra circostanze attenuanti ed aggravanti - Violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27 Cost., in quanto l'esclusione del bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata del patrimonio nell'ambito dei luoghi di privata dimora, senza violare il principio rieducativo della sanzione penale, per la disponibilità di una gamma di opzioni sanzionatorie idonee a garantire la personalizzazione della pena, non irragionevoli e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità del furto commesso in tali luoghi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)