Sez. 3, Sentenza n. 3942 del 25/11/1975 (Rv. 378216 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE - ONERE DI IMPULSO - SPETTANZA ALLA PARTE INTERESSATA - ROGATORIE ALL'AUTORITA STRANIERA - COPIA DELL'ORDINANZA DI AMMISSIONE - PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO DEL PM ED OSSERVANZA DEI TERMINI - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE - ONERE DI IMPULSO - SPETTANZA ALLA PARTE INTERESSATA - ROGATORIE ALL'AUTORITA STRANIERA - COPIA DELL'ORDINANZA DI AMMISSIONE - PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO DEL PM ED OSSERVANZA DEI TERMINI - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA.*
La propulsione del processo, nelle sue varie articolazioni, e rimessa all'attivita delle parti, sicche, anche nel caso di prova delegata (artt 203 e 204 cod proc civ) incombe sempre sulla parte interessata l'Onere di svolgere l'attivita necessaria perche il provvedimento del giudice abbia esecuzione. Pertanto, disposta la rogatoria all'autorita straniera, spetta all'interessato richiedere copia della relativa ordinanza e presentarla all'ufficio del PM, perche provveda a trasmetterla al ministero degli esteri (che vi dara corso nelle vie diplomatiche) o direttamente alla autorita straniera (quando cio sia consentito dalle convenzioni internazionali in materia). La parte, cui incombe tale Onere, incorre in decadenza se non vigila a che lo espletamento delle pratiche avvenga nel termine fissato dal giudice o non si premura di chiedere all'autorita competente la proroga del detto termine, prima che esso giunga alla scadenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)