Sez. 3, Sentenza n. 6276 del 26/11/1980 (Rv. 410017 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - PROVA DELEGATA - MANCATO ESPLETAMENTO NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE ED OMESSA RICHIESTA DI PROROGA - DECADENZA - ECCEZIONI.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - PROVA DELEGATA - MANCATO ESPLETAMENTO NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE ED OMESSA RICHIESTA DI PROROGA - DECADENZA - ECCEZIONI.*
La parte interessata incorre nella decadenza dalla prova delegata qualora non vigili che l'assunzione di essa avvenga nel termine fissato dal giudice istruttore o, prima della scadenza di questo, non curi di chiederne la proroga all'autorita competente, ai sensi dello ultimo comma dell'art 203 cod proc civ, salvo che tale termine, il cui superamento non e altrimenti giustificabile, venga a scadere in costanza di proroghe disposte in via generale in ipotesi legislativamente contemplate, come la proroga dei termini di decadenza per il compimento di Atti importanti l'utilizzazione del servizio postale, disposta-ai sensi dell'art 2 del DL 9 aprile 1948 n 437 - con DM 17 luglio 1973, in considerazione dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari verificatosi in tutto il territorio della Repubblica dal 13 aprile al 6 maggio 1973 per effetto dell'astensione dal lavoro del personale postelegrafonico. (V 3942/75, mass n 378216; (V 1119/74, mass n 369103; (V 2497/63, mass n 263845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203, Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 art. 2 CORTE COST., DM 17/07/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)