Sez. U, Sentenza n. 566 del 10/08/2000 (Rv. 539399 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Accaparramento di clientela - Rilevanza disciplinare - Presupposti - Violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza professionale - Rilevanza - Violazione di normativa specifica - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta ad enti locali dei nomi dei dipendenti interessati ad un certo tipo di controversie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Ai fini della rilevanza disciplinare, sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza professionale, dell'attività di un avvocato diretta all'accaparramento di clientela, non è richiesto che la condotta sia in contrasto con una specifica normativa o integri gli estremi di atto sotto altri profili illecito. (Nella specie il Consiglio nazionale forense, con la decisione confermata dalla S.C., aveva comminato la sanzione dell'avvertimento all'avvocato che aveva chiesto ad alcuni enti locali di poter conoscere i nominativi dei dipendenti interessati all'applicazione di un principio affermatosi in sede giurisprudenziale in materia di indennità premio di servizio).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)