Sez. 2, Sentenza n. 12421 del 01/12/1995 (Rv. 494900 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Rinuncia alle competenze professionali dettate da intento di liberalità - Art. 24 della legge n. 794 del 1942 - Inapplicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
L'inderogabilità dei minimi tariffari stabilita dall'art. 24 Legge 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore non trova applicazione quando la causa della rinuncia alle competenze professionali consista essenzialmente in un intento di liberalità derivante dai più vari motivi meritevoli di tutela che escludano ogni possibilità di accaparramento della clientela.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)