Sez. L, Sentenza n. 1253 del 21/02/1984 (Rv. 433393 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - OSSERVANZA DELLA NECESSARIA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ O DEL GODIMENTO DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - OSSERVANZA DELLA NECESSARIA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ O DEL GODIMENTO DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA.*
La necessità della prova scritta, che l'art. 2556, primo comma, cod. civ. prevede, nel caso di imprese soggette a registrazione, per i contratti traslativi della proprietà o del godimento dell'azienda, riguarda soltanto le parti stipulanti tali contratti e non anche i terzi, né, in ispecie, i dipendenti dell'imprenditore in relazione ai diritti fatti valere a norma dell'art. 2112 cod. civ. nei confronti del cessionario in conseguenza della cessione dell'azienda. (Conf 930/75, mass n 374318).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2556, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)