Sez. L, Sentenza n. 930 del 12/03/1975 (Rv. 374318 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - PROVA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - LIMITI SOGGETTIVI - LAVORATORI SUBORDINATI - INAPPLICABILITA.*
AZIENDA - CESSIONE - PROVA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - LIMITI SOGGETTIVI - LAVORATORI SUBORDINATI - INAPPLICABILITA.*
L'esclusione della prova testimoniale stabilita dall'art 2556 cod civ in tema di trasferimento delle aziende relative alle imprese soggette a registrazione - col disporre che i contratti traslativi della proprieta e del godimento di tali aziende debbono essere provati per iscritto - concerne esclusivamente le parti dei contratti medesimi e non e, pertanto, applicabile ai terzi, fra i quali debbono essere annoverati anche i lavoratori subordinati. Pertanto, nei confronti di questi ultimi, la prova del trasferimento dell'azienda, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art 2112 cod civ, non e soggetta ad alcun limite.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)