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Sez. U, Sentenza n. 2035 del 10/04/1979 (Rv. 398425 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - INTERVENTO DI TERZI - INAMMISSIBILITA - DEROGA IN FAVORE DELLA PA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398425-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - INTERVENTO DI TERZI - INAMMISSIBILITA - DEROGA IN FAVORE DELLA PA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

L'inammissibilita dell'intervento, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, di soggetti diversi dalle parti costituite nel giudizio di merito, in relazione al carattere incidentale e non autonomo del procedimento che si instaura con il regolamento medesimo, non soffre deroga in favore della pubblica amministrazione, in considerazione del potere ad essa conferito, ancorche non parte in causa, di chiedere che venga accertato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a norma del secondo comma dell'art 41 cod proc civ, atteso che tale potere puo essere esercitato solo per iniziativa del prefetto e con le forme previste dall'art 368 cod proc civ. (V 1179/78, mass n 390536).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)