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Sez. U, Sentenza n. 1179 del 09/03/1978 (Rv. 390536 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DA PARTE DEL TERZO DELLA QUALITA DI SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390536-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DA PARTE DEL TERZO DELLA QUALITA DI SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IRRILEVANZA.*

L'intervento in causa, ancorche da parte di soggetto che deduca la qualita di successore a titolo particolare nel diritto controverso, non e ammissibile in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che instaura un procedimento strumentale ed incidentale, con oggetto rigorosamente limitato alla soluzione delle questioni indispensabili all'individuazione del giudice munito di giurisdizione, ovvero all'accertamento dell'inesistenza di alcun giudice che abbia il potere di conoscere della controversia, e, pertanto, non consente indagini sul riscontro dei presupposti e delle condizioni dell'intervento del terzo, riservate in via esclusiva al giudice del procedimento principale, in pendenza del quale il regolamento viene proposto. (V 817/74, mass n 368691; (V 815/74, mass n 368684; (V 2927/71, mass n 354173).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)