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Sez. L, Sentenza n. 3201 del 14/04/1997 (Rv. 503670 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Accertamento del diritto di un'impresa alla fruizione di sgravi contributivi - Domanda di restituzione delle somme non dovute - Mancata contestazione, da parte dell'ente previdenziale, dell'avvenuta ricezione di somme a tale titolo - Sentenza di condanna generica dell'ente alla restituzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503670-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Nell'ipotesi in cui venga accertato il diritto di una impresa alla fruizione di sgravi contributivi, è possibile, ove l'impresa stessa non abbia fornito la prova dell'ammontare dei contributi versati all'ente previdenziale e questo non abbia contestato l'avvenuta ricezione di somme a tale titolo, l'emanazione di una sentenza di condanna generica dell'ente alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dello sgravio, essendo presumibile, in siffatta situazione, la sussistenza di un credito dell'avente diritto allo sgravio e rimanendo comunque riservata al giudizio sul quantum la prova (il cui onere grava sulla parte che pretende il rimborso) del numero e dell'entità dei versamenti predetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)