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Sez. L, Sentenza n. 5077 del 07/05/1991 (Rv. 472046 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Accertamento del diritto di un'impresa allo sgravio - Domanda di restituzione delle somme corrispondenti indebitamente versate dall'impresa - Mancata contestazione da parte dell'INPS dell'avvenuta ricezione di somme a tale titolo - Sentenza di condanna generica dell'Istituto alla restituzione - Ammissibilità - Entità di dette somme - Determinazione nel giudizio sul "quantum" - Necessità.
Stato
decisa il 1991-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472046-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

L'emanazione di una sentenza di condanna generica presuppone solo l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno in base ad un apprezzamento di probabilità; pertanto, il fatto che l'impresa non abbia provato l'entità dei contributi versati all'INPS, ove questo non abbia contestato l'avvenuta ricezione di somme a tale titolo, non è di ostacolo, nel caso di accertamento del diritto di tale impresa alla fruizione dello sgravio contributivo, alla emanazione di una sentenza di condanna generica dell'istituto previdenziale alla restituzione delle somme corrispondenti allo sgravio predetto, essendo presumibile nella situazione suindicata, la sussistenza di un credito dell'avente diritto allo sgravio e rimanendo riservata al giudizio sul "quantum" la prova (ad opera della parte che pretende il rimborso) del numero e dell'entità dei versamenti predetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)