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Sez. 2, Sentenza n. 5067 del 29/04/1993 (Rv. 482162 - 01)

"Successioni mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - Effetti - In genere | Pagamento dei debiti ereditari e dei legati "intra vires" - Nozione - Oneri modali - Inclusione nei "debiti" - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482162-01

"Successioni mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario - Effetti - In genere

La disposizione dell'art. 490 comma secondo n. 2) cod. civ. che limiti la responsabilità dell'erede accettante con il beneficio d'inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati "intra vires" e "cum viribus hereditatis", va intesa nel senso che nell'espressione "debiti" debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi ereditari posti a carico dell'erede dall'art. 752 cod. civ., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario ma deve subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 492, Cod. Civ. art. 497, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 671, Cod. Civ. art. 752

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)