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Sez. 2 - , Sentenza n. 27364 del 29/12/2016 (Rv. 642180 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE | Debiti ereditari - Responsabilità "intra vires" e "cum viribus" dell'erede beneficiario - Vendita di cosa altrui da parte del “de cuius” – Bene ricadente nel patrimonio personale dell'erede - Applicabilità dell’art. 1478, comma 2, c.c. – Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642180-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE

L’erede che accetta con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 490, comma 2, n. 2), c.c., è responsabile per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario ("intra vires") e con i soli beni ereditari ("cum viribus hereditatis"), sicché, in caso di vendita di cosa altrui da parte del “de cuius”, anche se il bene venduto viene a trovarsi nel patrimonio dell’erede beneficiario, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1478, comma 2, c.c., - secondo cui il compratore diventa proprietario allorquando il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa - in quanto, in tal modo, si verrebbe ad assicurare il soddisfacimento dell’obbligazione ex art. 1478, comma 1, c.c. mediante beni estranei al patrimonio ereditario, in deroga al principio della limitazione della responsabilità “cum viribus”.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)