Sez. 3, Sentenza n. 12196 del 01/12/1998 (Rv. 521306 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Abrogazione delle leggi di proroga - Miglioramenti eseguiti anteriormente alle leggi di proroga - Art. 40 legge n. 203 del 1982 - Diritto alle indennità ex artt. 16 e 17 della citata legge - Esclusività.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE
L'art. 40 della legge n. 203 del 1982 stabilendo che, "sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari", ha una portata generale con riguardo a tutte le norme che prevedono tali proroghe e quindi anche a quella non inferiore a dodici anni stabilita dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 a favore dell'affittuario che abbia eseguito miglioramenti in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, al quale pertanto competono soltanto le indennità di cui agli artt. 16 e 17 di tale ultima legge.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 40 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)