Sez. 1, Sentenza n. 6098 del 07/07/1997 (Rv. 505776 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Attività istruttoria - Limitazioni derivanti dalla espletata udienza di audizione degli opponenti e delle persone da queste indicate - Configurabilità - Esclusione - Audizione del minore anche in fase di appello - Ammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Fermo il profilo per cui la stessa disposizione di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983 prevede che il tribunale decida, sentite le persone convocate e quelle indicate dalle parti, sempre che, tuttavia, non sia necessaria ulteriore istruttoria, né la citazione all'udienza, né la celebrazione di quest'ultima chiudono necessariamente l'istruttoria. E, quanto al minore interessato dalla dichiarazione di adottabilità, la possibilità di procedere alla audizione dello stesso costituisce una caratteristica strutturale del procedimento, come risulta dimostrato dalla stessa lettera dell'art. 15 della legge cit, diretta ad accertare, per l'appunto, le circostanze rilevanti al fine di determinare la sussistenza dello stato di abbandono. Pertanto, poiché tale accertamento prosegue nella fase del giudizio di appello, anche la Corte di merito può esercitare tale ordinaria facoltà istruttoria.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)