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Sez. 1, Sentenza n. 6784 del 24/05/2000 (Rv. 536851 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI | Audizione del minore - Obbligatorietà - Limite - Incapacità del minore - Omessa audizione - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536851-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Nel procedimento di cui all'articolo 250 cod.civ., l'audizione del minore è prevista quale prima fonte di convincimento del giudice sulla rispondenza del secondo riconoscimento all'interesse del minore medesimo e deve essere disposta anche d'ufficio col solo limite dell'incapacità del minore, per età o altra causa, a rendere dichiarazioni; in tal caso il giudice deve motivare in ordine alle ragioni che hanno impedito l'incombente, al fine di consentirne il controllo (nella specie la S.C. ha escluso fosse incorso in violazione di legge il giudice di merito, che aveva escluso l'audizione in ragione dell'età del minore, cinque anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)