diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 862 del 02/02/1999 (Rv. 522841 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla clausola del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente poste italiane sull'utilizzo di veicolo del dipendente per la consegna della corrispondenza.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522841-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, restando limitato il sindacato di legittimità alla verifica dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ. nonché della coerenza formale della logicità della motivazione. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che l'art. 75 del c.c.n.l. per i dipendenti dell'ente poste italiane presupponesse la necessaria utilizzazione di un veicolo di trasporto per il recapito della corrispondenza e che l'opzione dei dipendenti, prevista dalla stessa disposizione, tra l'uso di un motoveicolo messo a disposizione dall'azienda e quello di un veicolo proprio - con riconoscimento, in tal caso, di un rimborso spese - fosse vincolante per il dipendente fino ad un eventuale nuovo accordo delle parti; la S.C. nel confermare tale pronuncia ha rilevato che la logicità di tale interpretazione non era inficiata dalla possibile sopravvenuta inadeguatezza delle indennità pattuite, la revisione delle stesse essendo demandata allo strumento della contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)