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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17473 del 02/09/2015 (Rv. 637465 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Funzione svolta dal difensore - Natura pubblicistica - Configurabilità - Conseguenze - Disconoscimento dell'autenticazione - Querela di falso - Necessità.
Stato
decisa il 2015-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637465-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)