Sez. 2, Sentenza n. 1807 del 10/06/1968 (Rv. 333726 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO (FECI SED IURE) - INDAGINE DEL GIUDICE.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO (FECI SED IURE) - INDAGINE DEL GIUDICE.*
Quando il convenuto in giudizio possessorio, anziche contestare il fatto attribuitogli, sostiene di averlo compiuto nel legittimo Esercizio di un diritto (feci sed jure feci), il giudice deve prendere in considerazione i titoli prodotti da entrambe le parti, al fine di delibare l'esistenza, o meno, del diritto che si allega, per stabilire se il mutamento dello stato di fatto denunciato, sia oppure no, lesivo del possesso altrui, pur tenendo presente che tale indagine puo essere consentita solo in quanto l'eccezione feci sed jure feci sia diretta a contestare o a limitare l'altrui sfera di possesso, ossia, ad escludere che vi sia stata un'invasione di essa, rientrando l'atto compiuto dal preteso spogliatore nei confini del suo possesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)