Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 23/06/1972 (Rv. 359328 - 01)
POSSESSO - COMPOSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL DIRITTO PROPRIO (FECI SED IURE FECI) - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI AVER COMPIUTO L'ATTO NEL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL SUO DIRITTO DI COMPOSSESSORE - OBBLIGO DELL'ESAME DEI TITOLI DA PARTE DEL GIUDICE.*
POSSESSO - COMPOSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL DIRITTO PROPRIO (FECI SED IURE FECI) - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI AVER COMPIUTO L'ATTO NEL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL SUO DIRITTO DI COMPOSSESSORE - OBBLIGO DELL'ESAME DEI TITOLI DA PARTE DEL GIUDICE.*
In materia di compossesso (e di condetenzione), quando il convenuto nel giudizio di reintegrazione, anziche contestare il fatto attribuitogli, assume di averlo compiuto nel legittimo Esercizio del suo diritto (feci sed iure feci) il giudice deve prendere necessariamente in considerazione, sia pure ai soli fini del possesso, i titoli dedotti, per delibare l'esistenza o meno del diritto che si allega e per stabilire, quindi, se il mutamento dello stato di fatto denunciato sia lesivo o meno del compossesso altrui. (V 1807'68, mass n 333726).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)