Sez. L, Sentenza n. 1803 del 17/02/2000 (Rv. 533993 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Esecuzione avente ad oggetto crediti - Terzo persona giuridica - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Pignoramento di somme depositate presso una filiale di banca - Competenza del giudice del luogo della filiale - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'INPS debba rendere la dichiarazione di terzo di cui all'art. 543 cod. proc. civ., dovendosi eseguire il pignoramento non presso la sede legale dell'istituto, ma presso la sede bancaria che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorando, la competenza territoriale va individuata con riferimento all'anzidetta sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)