Sez. 3, Sentenza n. 1783 del 18/03/1982 (Rv. 419637 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO CREDITI - TERZO PERSONA GIURIDICA - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PIGNORAMENTO DI SOMME DEPOSITATE PRESSO UNA FILIALE DI BANCA - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DELLA FILIALE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ESECUZIONE AVENTE AD OGGETTO CREDITI - TERZO PERSONA GIURIDICA - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PIGNORAMENTO DI SOMME DEPOSITATE PRESSO UNA FILIALE DI BANCA - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DELLA FILIALE.*
In tema di espropriazione forzata di crediti, ai sensi degli artt. 543 e seguenti cod. proc. civ., la Competenza per territorio, per il caso in cui il terzo sia persona giuridica, va individuata, in alternativa al luogo della sua Sede, in base al luogo in cui essa abbia "uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda" (art. 19, in relazione all'art. 26 secondo comma cod. proc. civ.), e, pertanto, ove si tratti di pignoramento di somme depositate presso una filiale di banca, in base al luogo in cui si trovi detta filiale. (V 2351/70, mass n 348563).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)