Sez. 1 - , Ordinanza n. 19815 del 20/06/2022 (Rv. 665219 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Espulsione - Divieto - Art. 8 CEDU - Diritto alla vita privata - Rilevanza autonoma rispetto al diritto alla vita familiare - Conseguenze - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di pace che, convalidando il decreto di espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in Italia, dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine).
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/01/2008 num. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)