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Sez. 1, Ordinanza n. 9755 del 14/04/2025 (Rv. 674496-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - Necessità - Distinzione tra vita privata e familiare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674496-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)