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Sez. 5, Sentenza n. 17108 del 03/08/2007 (Rv. 600540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Necessità per il quesito di diritto di essere risolutivo di un punto della controversia - Sussistenza - Fattispecie - Il tema di notificazione dell'atto di classamento dell'immobile venduto ai fini della liquidazione delle imposte di registro.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, secondo la nuova disciplina introdotta dall'art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con i quali il ricorrente denunzia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell'art. 360, comma primo, cod. proc. civ. deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui, in tema di imposte di registro, si chiedeva di stabilire se l'atto di classamento dell'immobile venduto in base al quale era stato redatto l'avviso di liquidazione ai sensi dell'art. 12 del decreto - legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, dovesse essere notificato anche al venditore, senza indicare l'ente preposto obbligato a tale notifica né i contraenti destinatari della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)