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Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 (Rv. 589392 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Nozione - Utilità giuridica della pronuncia di accoglimento - Fattispecie in tema di omesso esame delle conclusioni rassegnate dalla parte.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589392-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO

L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicchè è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo d'impugnazione avente ad oggetto l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello in ordine alla censura con cui il ricorrente aveva fatto valere l'illegittimo riferimento del giudice di primo grado alle conclusioni da lui rassegnate in una memoria anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni, anzichè a quelle precisate in quest'ultima udienza, senza precisare il concreto pregiudizio che tale violazione di legge aveva arrecato all'esercizio dei suoi diritti nel processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)