Sez. L, Sentenza n. 754 del 31/01/1984 (Rv. 433000 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - CESSIONE DI LINEA AD ALTRA AZIENDA - MANTENIMENTO IN SERVIZIO - DIRITTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL PRECEDENTE CONCESSIONARIO - ESONERO IN BASE AL SOLO FATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - CESSIONE DI LINEA AD ALTRA AZIENDA - MANTENIMENTO IN SERVIZIO - DIRITTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL PRECEDENTE CONCESSIONARIO - ESONERO IN BASE AL SOLO FATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In caso di "cessione di linea ad altra azienda", il personale dipendente dal precedente concessionario del servizio di trasporto pubblico ha diritto, a norma dell'art. 26 dell'allegato a del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e 5 della legge 30 settembre 1960 n. 1054, al mantenimento in servizio e non può essere considerato esonerato in base al solo fatto della cessazione del servizio, ma può essere esonerato, nei congrui casi, dal nuovo concessionario. (V 5805/81, mass n 416517).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)