Sez. 2, Sentenza n. 48733 del 06/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268283 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso inammissibile proposto dall'imputato e domanda inammissibile della parte civile - Conseguenze - Compensazione delle spese - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle parti, derivante dalla presentazione alla Corte di cassazione, rispettivamente, di un ricorso inammissibile da parte dell'imputato e di una domanda inammissibile da parte della parte civile in sede di precisazione delle conclusioni (domanda che, nella specie, aveva ad oggetto una richiesta di condanna al risarcimento dei danni dell'imputato con concessione di una provvisionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)