Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016 Cc. (dep. 24/02/2016) Rv. 265974 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato - Conseguenze - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)