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Sez. 2, Sentenza n. 4404 del 14/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169081 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ IN RELAZIONE A MODULI DI PATENTE DI GUIDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169081-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ IN RELAZIONE A MODULI DI PATENTE DI GUIDA - ESCLUSIONE.*

Non può essere ritenuto specialmente tenue, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il valore del modulo di patente di guida perché consiste per la pubblica amministrazione non soltanto nel costo della carta e della stampa, ma anche, e soprattutto, in quello di tutte le operazioni tecniche necessarie a rendere i moduli difficilmente imitabili o addirittura inimitabili. (V mass n 166805, Sezioni Unite, 900082; (Conf mass n 152093; (contra mass n 144753).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)