Sez. 1, Sentenza n. 3918 del 11/04/1979 Ud. (dep. 21/03/1980) Rv. 144753 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERIO OGGETTIVO DI VALUTAZIONE - VALORE REALE - NOZIONE - VALORE AFFETTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERIO OGGETTIVO DI VALUTAZIONE - VALORE REALE - NOZIONE - VALORE AFFETTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante comune della speciale tenuita del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, la attenuante stessa deve essere apprezzata in relazione al valore della cosa che Forma oggetto del reato; cio vuol dire che, quando non si tratti di denaro, si deve tener conto del valore economico che la cosa ha nelle normali contrattazioni commerciali, in un certo momento storico, senza che possa darsi peso ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o personale, che possano influenzare, in un senso o nell'altro, la valutazione economica della cosa come tale. Non e, percio, consentito, in particolare, tener conto, ai fini dell'attenuante, del prezzo di affezione, maggiore di quello reale, che possa avere una cosa per una persona determinata. (nella specie si trattava della ricettazione di uno stampato per carta di identita e la Cassazione ha ritenuto erroneo il ragionamento del giudice di merito che aveva negato la sussistenza dell'attenuante, non in base al valore oggettivo dello stampato, ma in base al valore superiore, peraltro nemmeno dimostrato, che i moduli del genere avrebbero tra coloro che ne fanno indebito commercio). (in generale, nel senso che la speciale tenuita del danno va valutata anzitutto e prevalentemente secondo il 'criterio oggettivo del valore intrinseco della cosà , V mass n 141664, 139548, 136988, e 'in relazione al valore della cosa rapportata al livello economico medio della comunita nazionalè, mass n 116551).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)