Sez. 1, Sentenza n. 5676 del 18/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214707 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - LUOGO | Cancelleria del giudice "a quo" - Necessità - Inosservanza - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - LUOGO
Secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e salve le particolari forme previste dall'art. 123 stesso codice per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria. (Fattispecie relativa a presentazione di ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale di sorveglianza direttamente alla cancelleria della Corte suprema, a mezzo del servizio postale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)