Sez. 2, Sentenza n. 8930 del 04/07/2000 (Rv. 538202 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Morte o perdita di capacità di una parte costituita, sopravvenute prima della discussione - Disciplina ex art. 300 cod. proc. civ. - Applicabilità - Omessa dichiarazione dell'evento da parte del procuratore costituito - Conseguenze - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte quale ancora esistente e capace - Conseguenze in tema di notifica del successivo ricorso per Cassazione - Presso il procuratore costituito - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La morte o la perdita di capacità di una parte costituita che sopravvenga nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza sulla relativa disciplina dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi, se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del processo, con la conseguenza che, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del cit. art. 300 cod. proc. civ., omette di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato alla lite, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, onde l'impugnazione è validamente notificata presso il procuratore stesso a norma dell'art. 330, comma primo, cod. proc. civ., anche se la parte notificante abbia avuto o sia stata portata in altro momento a conoscenza dell'evento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)