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Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 17/06/1974 (Rv. 369971 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PRETESA DELLA PARTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369971-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PRETESA DELLA PARTE - CRITERI.*

Al fine d'individuare il concreto contenuto di una richiesta che una parte propone in giudizio nei confronti di un'altra, il giudice non deve limitarsi a considerare le conclusioni finali che la parte ha formulato nel suo atto, ma deve tener conto delle premesse di fatto e delle ragioni di diritto esposte, dello scopo che la parte intende raggiungere attraverso il suo atto e della posizione che la parte stessa ha nel processo. (V 1960'72, mass n 359066).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)