Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 17/06/1974 (Rv. 369971 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PRETESA DELLA PARTE - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PRETESA DELLA PARTE - CRITERI.*
Al fine d'individuare il concreto contenuto di una richiesta che una parte propone in giudizio nei confronti di un'altra, il giudice non deve limitarsi a considerare le conclusioni finali che la parte ha formulato nel suo atto, ma deve tener conto delle premesse di fatto e delle ragioni di diritto esposte, dello scopo che la parte intende raggiungere attraverso il suo atto e della posizione che la parte stessa ha nel processo. (V 1960'72, mass n 359066).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)