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Sez. U, Sentenza n. 1960 del 20/06/1972 (Rv. 359066 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DOMANDA IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO COSTITUENTE PREMESSA DEL PETITUM - INCLUSIONE NELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359066-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DOMANDA IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO COSTITUENTE PREMESSA DEL PETITUM - INCLUSIONE NELLA DOMANDA.*

In tema di interpretazione delle domande giudiziali, puo ritenersi proposta una determinata domanda anche se la relativa manifestazione di volonta non sia specificamente formulata e contenuta nelle conclusioni, ma possa implicitamente o indirettamente esser desunta dalle deduzioni o richieste della parte, e tenendosi presente che la domanda giudiziale in genere comprende non soltanto cio che viene espressamente enunciato nel petitum, ma anche ogni altro provvedimento che ne sia la logica e imprescindibile premessa. (applicazione in tema di impugnativa per nullita di lodo arbitrale). (V 1393'70, mass n 347166; 2052'68, mass n 334166).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)